Biotopo Bronzolo

Biotopo Bronzolo

Art. 7

Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante (articolo1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche)

Rientra in tale categoria il seguente biotopo:

10/1 Ex cava Fusine

In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche idrologiche e microclimatiche.

In particolare nel biotopo è vietato:

  •  realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti anche a carattere provvisorio;
  • l'estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra;
  •  abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere;
  •  inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue_
  • raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi;
  •  abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia e la pesca; è consentito la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo;
  •  concimare;
  •  circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali.

 Sono consentiti:

  •  gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo;
  •  l'utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del territorio protetto.

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